(Pubblicata nel suppl. straod. n. 17 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 22 agosto 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, con la presente legge, ai sensi dell'Art. 4, primo comma, n. 11), dello statuto speciale e in conformita' ai principi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), e successive modifiche, disciplina l'esercizio professionale dei servizi di noleggio di autobus con conducente per trasporto di viaggiatori effettuati da un'impresa per uno o piu' viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione del trasporto, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo. 2. Con la finalita' di garantire la qualita' del servizio reso all'utenza, la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di accesso delle imprese al mercato, nonche' il libero esercizio dell'attivita' in riferimento alla libera circolazione delle persone, la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneita' dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro, nell'ambito della materia di cui al comma 1, la presente legge in particolare: a) ripartisce tra la Regione e le province le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni per l'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente; b) determina modalita' e procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto di viaggiatori su strada; c) individua i comportamenti sanzionabili in via amministrativa determinando la misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravita' delle infrazioni commesse e determina i casi di sospensione e revoca dell'autorizzazione; d) disciplina l'istituzione del registro regionale delle imprese esercenti l'attivita' di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e ne disciplina la relativa gestione.