(Pubblicata  nel  suppl.  straod. n. 17 al Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 22 agosto 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'

    1.  La  Regione  Friuli-Venezia Giulia, con la presente legge, ai
sensi  dell'Art.  4, primo comma, n. 11), dello statuto speciale e in
conformita'   ai   principi   della  legge  11 agosto  2003,  n.  218
(Disciplina  dell'attivita'  di  trasporto  di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente), e successive modifiche,
disciplina  l'esercizio  professionale  dei  servizi  di  noleggio di
autobus  con  conducente  per  trasporto di viaggiatori effettuati da
un'impresa  per  uno  o  piu' viaggi richiesti da terzi committenti o
offerti   direttamente   a   gruppi   precostituiti,  con  preventiva
definizione  del  periodo  di  effettuazione del trasporto, della sua
durata  e  dell'importo  complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno
dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da
frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
    2.  Con  la  finalita' di garantire la qualita' del servizio reso
all'utenza,  la  trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta'
di  accesso  delle  imprese  al  mercato, nonche' il libero esercizio
dell'attivita' in riferimento alla libera circolazione delle persone,
la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneita' dei requisiti
professionali,  la  tutela  delle  condizioni  di lavoro, nell'ambito
della materia di cui al comma 1, la presente legge in particolare:
      a) ripartisce  tra  la Regione e le province le funzioni per il
rilascio   delle  autorizzazioni  per  l'attivita'  di  trasporto  di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
      b) determina modalita' e procedure per l'accertamento periodico
della  permanenza  dei  requisiti  previsti  dalle norme comunitarie,
nazionali  e regionali per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto
di viaggiatori su strada;
      c) individua i comportamenti sanzionabili in via amministrativa
determinando  la  misura  delle sanzioni pecuniarie in relazione alla
gravita'  delle infrazioni commesse e determina i casi di sospensione
e revoca dell'autorizzazione;
      d) disciplina   l'istituzione   del  registro  regionale  delle
imprese  esercenti  l'attivita'  di trasporto di viaggiatori mediante
noleggio  di  autobus  con  conducente  e  ne  disciplina la relativa
gestione.